WHISTLEBLOWING – D.Lgs. 24/2023


WHISTLEBLOWING – D.Lgs. 24/2023

Cos’è il Whistleblowing?

Con il termine Whistleblowing s’intende la segnalazione spontanea, riservata e protetta, da parte di un individuo, di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni.
È uno strumento attraverso il quale i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i titolari di rapporti di collaborazione, i collaboratori che forniscono beni o servizi ovvero che realizzano opere in favore di terzi, i liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, possono segnalare e denunciare condotte irregolare.

Qual è lo scopo del Whistleblowing?

Lo scopo principale  è quello di risolvere (o, se è possibile, di prevenire) i problemi creati da un’irregolarità di gestione, permettendo di affrontare le criticità rapidamente e con la necessaria riservatezza.
La presente Procedura, pertanto, è stata predisposta per regolamentare la gestione della segnalazione di irregolarità, a partire dal momento in cui il segnalante si determini all’inoltro sino ai successivi sviluppi, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023.

Cosa può segnalare il Whistleblower?

In linea generale i fatti e/o i comportamenti segnalati devono avere la potenzialità di minare l’integrità e l’etica aziendale, devono essere di interesse generale e non individuale.
Essi potranno essere anomalie, potenziali irregolarità o potenziali reati posti in essere sia nell’interesse che a danno dell’Azienda.
Il segnalatore ne deve essere venuto a conoscenza nell’ambito del suo contesto lavorativo.

Si possono quindi segnalare:


  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari o che riguardano il mercato interno.


Il Whistleblowing  NON SI APPLICA alle segnalazioni o denunce che riguardano un interesse personale che attiene al proprio rapporto di lavoro la cui tutela è riservata ad altre sedi. E’ utile anche sottolineare, che al fine di impedire un utilizzo non corretto di tale strumento, viene previsto che le tutele per il segnalante non siano applicabili laddove venisse accertata una condotta penalmente rilevante per i reati di diffamazione e calunnia

Come utilizzare il WHISTLEBLOWING: